Padri 'curiosi' delle figlie

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Alessio Lucci

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l'incesto, pure tra consenzienti E' REATO ... ve lo mettete in testa?

(oltre ad essere totalmente disgustoso e pure da sfigati: il mondo è pieno di uomini e donne; se non ne trovate una, fuori dalle mura domestiche, fatevi una domanda .. )
Anche tante altre fantasie sono reato. E quindi? Aboliamo le fantasie?
 

Baron Samedi

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E allora perché non tollera che altri possano tollerare rapporti madre/figlio o padre/figlia? Ovviamente consenzienti e tra maggiorenni.

Io forse non capirò ciò che scrive (peraltro male in italiano), di certo lui è inutilmente offensivo verso chi la pensa diversamente.
Perché continui o voler avere ragione?
Adesso stai parlando di persone maggiorenni, non farmi prendere tutto quello che scrivete e buttarlo sul piatto volete parlarne parlatene divertitevi e segatevi pure, ma ultimamente si passa il segno nell'altra discussione, tale Gnoccona scrive: io 33 lui 13 io figa bagnata lui cazzo duro ci siamo divertiti in un villaggio nudisti, e qui già ci sarebbe il ban perche si parla di minorenni. Sempre tale Gnoccona ha postato una foto di una figa pazzesca affermando di essere lei, io mi chiedo come un ragazzino di 13 anni possa dar piacere a una gnocca simile? Sarà un Rocco in miniatura.
Sempre leggo scritto da un altro, Gnoccona ti sei iscritta alle 18,35 e alle 19,05 posti foto senza sapere nemmeno come funziona il tutto?
Io le mie conclusioni le ho fatte ma passo oltre faccio solo precisazioni su quello che leggo.
Poi non mi sembra che scriva un italiano sbagliato io ho capito perfettamente quello che vuole far capire.
Comunque abbiamo scambiato qualche messaggio privato mi ha detto che non interverrà più nella discussione.
 

ubaldo68

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Anche tante altre fantasie sono reato. E quindi? Aboliamo le fantasie?

Io non sono tra quelli che "dato che una cosa è reato, allora è necessariamente male", ma quanto meno alzo la soglia di attenzione e, per quanto mi riguarda, certe "fantasie sessuali", come le chiami tu, come l'incensto, la pedofilia o la violenza, oltre ad essere reati, mi fanno pure parecchio schifo.

Fosse per me, certi argomenti non li vorrei vedere qui sopra, e c'è poco da gridare al liberticidio: così come non si può parlare di sesso con animali, allo stesso modo non vorrei che si discutesse neppure dei tre temi suddetti.

Quindi si: certe fantasie, per me, non dovrebbero avere spazio qui sopra.
 
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Alessio Lucci

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Perché continui o voler avere ragione?
Adesso stai parlando di persone maggiorenni, non farmi prendere tutto quello che scrivete e buttarlo sul piatto volete parlarne parlatene divertitevi e segatevi pure, ma ultimamente si passa il segno nell'altra discussione, tale Gnoccona scrive: io 33 lui 13 io figa bagnata lui cazzo duro ci siamo divertiti in un villaggio nudisti, e qui già ci sarebbe il ban perche si parla di minorenni. Sempre tale Gnoccona ha postato una foto di una figa pazzesca affermando di essere lei, io mi chiedo come un ragazzino di 13 anni possa dar piacere a una gnocca simile? Sarà un Rocco in miniatura.
Sempre leggo scritto da un altro, Gnoccona ti sei iscritta alle 18,35 e alle 19,05 posti foto senza sapere nemmeno come funziona il tutto?
Io le mie conclusioni le ho fatte ma passo oltre faccio solo precisazioni su quello che leggo.
Poi non mi sembra che scriva un italiano sbagliato io ho capito perfettamente quello che vuole far capire.
Comunque abbiamo scambiato qualche messaggio privato mi ha detto che non interverrà più nella discussione.
Non ho mai parlato di minorenni. Perché dovrei rispondere di ciò che scrivono altri?
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Io non sono tra quelli che "dato che una cosa è reato, allora è necessariamente male", ma quanto meno alzo la soglia di attenzione e, per quanto mi riguarda, certe "fantasie sessuali", come le chiami tu, come l'incensto, la pedofilia o la violenza, oltre ad essere reati, mi fanno pure parecchio schifo.

Fosse per me, certi argomenti non li vorrei vedere qui sopra, e c'è poco da gridare al liberticidio: così come non si può parlare di sesso con animali, allo stesso modo non vorrei che si discutesse neppure dei tre temi suddetti.

Quindi si: certe fantasie, per me, non dovrebbero avere spazio qui sopra.
Per te...ma siccome non sei il moderatore del forum e non è vietato parlare di incesto o fantasie incestuose, lascia che chi vuole lo faccia senza ripetere duecento volte la stessa cosa. No?
 

forforablu

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l'incesto, pure tra consenzienti E' REATO ... ve lo mettete in testa?

(oltre ad essere totalmente disgustoso e pure da sfigati: il mondo è pieno di uomini e donne; se non ne trovate una, fuori dalle mura domestiche, fatevi una domanda .. )
Comunque non è reato. Reato lo è solo se genera pubblico scandalo, se succede e nessuno lo viene a sapere non si configura l'ipotesi di reato. Oppure se lo viene a sapere qualcuno (anche la polizia) ma il fatto non ha generato scandalo. Non è l'incesto ad essere illegale in Italia, è l'eventualità che generi scandalo che lo rende reato. Fine
 

Baron Samedi

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Comunque non è reato. Reato lo è solo se genera pubblico scandalo, se succede e nessuno lo viene a sapere non si configura l'ipotesi di reato. Oppure se lo viene a sapere qualcuno (anche la polizia) ma il fatto non ha generato scandalo. Non è l'incesto ad essere illegale in Italia, è l'eventualità che generi scandalo che lo rende reato. Fine
Delitto di
Incesto
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XI, Capo II
DisposizioniArt. 564
CompetenzaTribunale in composizione collegiale
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo in flagranza
Fermo1º co.: non consentito;
2º co.: consentito
Penareclusione da uno a cinque anni o da due a otto in caso di relazione incestuosa
«Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.»
L'incesto, nell'ordinamento giuridico italiano, è un delitto previsto e punito dall'art. 564 del codice penale; è ricompreso tra i delitti contro la famiglia (titolo XI) e, in particolare, tra i delitti contro la morale familiare (capo II).
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Delitto di
Incesto
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XI, Capo II
DisposizioniArt. 564
CompetenzaTribunale in composizione collegiale
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo in flagranza
Fermo1º co.: non consentito;
2º co.: consentito
Penareclusione da uno a cinque anni o da due a otto in caso di relazione incestuosa
«Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.»
L'incesto, nell'ordinamento giuridico italiano, è un delitto previsto e punito dall'art. 564 del codice penale; è ricompreso tra i delitti contro la famiglia (titolo XI) e, in particolare, tra i delitti contro la morale familiare (capo II).
Giusto perché non è reato, nessuno lo viene a sapere quindi per te va bene fare sesso con tua figlia? Ma che bravo che sei.
Trovi uno che ti denuncia? Ti fai fino a 8 anni e se tua figlia o sorella e minore te ne fai 18 e così diventi la fidanzata dell'ergasrolano così ci pensa lui a farti passare la voglia.🤣🤣🤣
 
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forforablu

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Delitto di
Incesto
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XI, Capo II
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Arrestofacoltativo in flagranza
Fermo1º co.: non consentito;
2º co.: consentito
Penareclusione da uno a cinque anni o da due a otto in caso di relazione incestuosa
«Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.»
L'incesto, nell'ordinamento giuridico italiano, è un delitto previsto e punito dall'art. 564 del codice penale; è ricompreso tra i delitti contro la famiglia (titolo XI) e, in particolare, tra i delitti contro la morale familiare (capo II).
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Giusto perché non è reato
Evidentemente non sai leggere cosa ho scritto, oppure non sai leggere il codice penale. Quel "in modo che ne derivi pubblico scandalo" è abbastanza importante. Ovviamente il mio "l'incesto non è reato" era molto semplificato, intendevo "non è reato di per sé", ergo non basta che avvenga l'incesto perché sia considerato reato ciò che è avvenuto. L'avevo già scritto ma evidentemente la comprensione del testo non è cosa da tutti.
 

Baron Samedi

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Evidentemente non sai leggere cosa ho scritto, oppure non sai leggere il codice penale. Quel "in modo che ne derivi pubblico scandalo" è abbastanza importante. Ovviamente il mio "l'incesto non è reato" era molto semplificato, intendevo "non è reato di per sé", ergo non basta che avvenga l'incesto perché sia considerato reato ciò che è avvenuto. L'avevo già scritto ma evidentemente la comprensione del testo non è cosa da tutti.
Infatti leggi quello che ho scritto, se trovi chi ti denuncia?
 

forforablu

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Infatti leggi quello che ho scritto, se trovi chi ti denuncia?
Sì ma saper leggere è importante caspita.
Ho scritto che l'incesto è giusto? No.
Ho solo scritto che ciò che è stato detto di fatto è errato. Se non è pubblico scandalo non è reato. Quindi di per sé il punto non è che non si viene denunciati, ma che anche se non si viene denunciati non è reato se all'incesto non è connesso pubblico scandalo. Capisco che sono divisioni che sembrano stupide o inesistenti, ma ci sono. Questo di sicuro è il forum sbagliato. Ma non è mai tardi per imparare a comprendere cosa scrivono gli altri.
 

Baron Samedi

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Evidentemente non sai leggere cosa ho scritto, oppure non sai leggere il codice penale. Quel "in modo che ne derivi pubblico scandalo" è abbastanza importante. Ovviamente il mio "l'incesto non è reato" era molto semplificato, intendevo "non è reato di per sé", ergo non basta che avvenga l'incesto perché sia considerato reato ciò che è avvenuto. L'avevo già scritto ma evidentemente la comprensione del testo non è cosa da tutti.
Comunque madre figlio e padre figlia e incesto ed è punibile da subito quello che dici tu riguarda fratello e sorella, informati meglio
 

ubaldo68

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Comunque non è reato. Reato lo è solo se genera pubblico scandalo, se succede e nessuno lo viene a sapere non si configura l'ipotesi di reato. Oppure se lo viene a sapere qualcuno (anche la polizia) ma il fatto non ha generato scandalo. Non è l'incesto ad essere illegale in Italia, è l'eventualità che generi scandalo che lo rende reato. Fine
Hai letto poco. È reato. Punto.
 

hotalex

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Porco zio siete alla frutta, se volete un mio cliente e uno psicologo e anche bravo vi posso dare il numero, va bene parlare di scopare sorelle e cugine ma voi con ste cazzo di mamme e figli e padri che si ingroppano le figlie state raschiando il fondo del barile, vi consiglio di farvi curare e quanto meno vergognatevi, codice penale, questo è quello no. Forforablu torni a casa e trovi tuo figlio che si ingroppa la mamma cosa gli dici.... Vai a papà ficcalo più dentro spacca la figa a sta' troia falla godere che io non sono buono a farlo o lo prendi a calci ?
Dimmi tu cosa fai, sono curioso di sapere la tua reazione.
A scusa non e incesto perché non c'è scandalo va bene così il ragazzo si sta divertendo.
 

forforablu

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Porco zio siete alla frutta, se volete un mio cliente e uno psicologo e anche bravo vi posso dare il numero, va bene parlare di scopare sorelle e cugine ma voi con ste cazzo di mamme e figli e padri che si ingroppano le figlie state raschiando il fondo del barile, vi consiglio di farvi curare e quanto meno vergognatevi, codice penale, questo è quello no. Forforablu torni a casa e trovi tuo figlio che si ingroppa la mamma cosa gli dici.... Vai a papà ficcalo più dentro spacca la figa a sta' troia falla godere che io non sono buono a farlo o lo prendi a calci ?
Dimmi tu cosa fai, sono curioso di sapere la tua reazione
Porco schifo, voi non sapete distinguere tra una precisazione ed una presa di posizione. Ci credo che questo paese va a rotoli. Quando cazzo ho detto che l'incesto è giusto? Siete rincoglioniti
 

hotalex

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Porco schifo, voi non sapete distinguere tra una precisazione ed una presa di posizione. Ci credo che questo paese va a rotoli. Quando cazzo ho detto che l'incesto è giusto? Siete rincoglioniti
Ma vai a cagare che fino a due secondi fa eri di parte con sto branco di depravati, non è incesto vai a giocare che e meglio
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Finiamola qui che se il boss vede sto casino ci banna tutti
 

forforablu

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Ma vai a cagare che fino a due secondi fa eri di parte con sto branco di depravati, non è incesto vai a giocare che e meglio
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Finiamola qui che se il boss vede sto casino ci banna tutti
Confermi di non capire un cazzo santo dio. Dire che una cosa non è illegale non significa dire che è giusta. Però questo è un concetto impossibile da comprendere a quanto pare
 

hotalex

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Confermi di non capire un cazzo santo dio. Dire che una cosa non è illegale non significa dire che è giusta. Però questo è un concetto impossibile da comprendere a quanto pare
Porco zio fai un intervento simile dove si cerca di fare capire a dei poveri malati che quello che scrivono non e bello e come se gli dessi ragione, per loro adesso va bene perché non e un incesto, e poi noi siamo quelli che non capiamo un cazzo, vedi tu
 

forforablu

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Porco zio fai un intervento simile dove si cerca di fare capire a dei poveri malati che quello che scrivono non e bello e come se gli dessi ragione, per loro adesso va bene perché non e un incesto, e poi noi siamo quelli che non capiamo un cazzo, vedi tu
Se la tua opinione sull'incesto dipende dal fatto che esso sia legale o illegale il problema è tuo. Se stai argomentando sul giusto contro sbagliato non dovrebbe interessarti molto se sia legale o meno
 

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Se la tua opinione sull'incesto dipende dal fatto che esso sia legale o illegale il problema è tuo. Se stai argomentando sul giusto contro sbagliato non dovrebbe interessarti molto se sia legale o meno
Si dai ciao e come dici tu e sto branco di depravati mi auguro che il boss prenda provvedimenti con tutti voi
 

sphynks2021

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Hai letto poco. È reato. Punto.
come detto qua sopra per il codice penale se il fatto riguarda persone maggiorenni e consenzienti e non costituisce pubblico scandalo non è reato per niente. Cioè: mentre per un reato procedibile d'ufficio la notitia criminis è il fatto medesimo di per sé, nel caso dell'incesto è il pubblico scandalo che genera a costituire notitia criminis. Faccio un esempio: un magistrato con la scorta si ferma all'autogrill e fa a fare pipì. Ascolta la conversazione di un boss mafioso che dal box wc accanto parla di atti criminosi di cui è autore o complice. Il magistrato allerta la scorta che all'uscita dell'uomo dal box lo arresta. Lo stesso magistrato ascolta la conversazione di uno che dice di ripassarsi sua madre o sua figlia maggiorenne consenzienti con tanto di particolari inequivocabili. A livello umano e personale tiene di quanto ascoltato il conto che crede ma come magistrato esce e se ne va.
 

Baron Samedi

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Guarda proprio stamattina ho cercato in rete, si è come dite che se non crea publico scandalo e non con discendenti e ascendenti diretti, la cosa e un po più complessa di quello che si vuol far passare per giusto o sbagliato
Ho trovato questo tra le tante cose
Prova a dare un occhiata al punto c quasi alla fine dove dice che se l'incesto rimane tra le mura domestiche non è punibile,al di fuori diventa publico scadalo e viene punito a norma di legge.
Lo so è un po lungo ma vale la pena leggerlo, capisci come il legislatore sbaglia

Incesto e diritto penale​

a) Il bene giuridico tutelato
L’incesto e la relazione incestuosa sono richiamati nel nostro ordinamento giuridico con questi nomi soltanto in ambito penale dove l’art. 564 prevede che
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale.
Si comprende benissimo dalla formulazione letterale di questa norma che il legislatore nel sanzionare i soggetti che commettono tra di loro incesto, rinvia a confini definitori esterni al sistema giuridico – tralasciando, peraltro, di tipicizzare la condotta tipica vietata – ma riferendosi evidentemente a rapporti sessuali (secondo la connotazione tipica in campo antropologico) tra membri della stessa famiglia in senso ampio, e cioè ai rapporti sessuali non solo tra consanguinei, cioè tra parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) e in linea collaterale (fratelli e sorelle), ma anche tra affini in linea retta (suoceri/suocere e nuore/generi ed anche tra il coniuge e il figlio dell’altro coniuge)[1]. In base a quanti previsto nell’art. 78 ultimo comma c.c. il vincolo di affinità permane anche dopo la morte del coniuge (o dopo lo scioglimento del matrimonio che è equiparato alla morte) da cui il vincolo deriva, ma non dopo la dichiarazione di nullità per cui il rapporto sessuale tra due ex affini in seguito all’annullamento del matrimonio (che come si dirà, possono essere autorizzati al matrimonio) non costituisce incesto. E d’altro lato due ex affini in seguito ad annullamento del matrimonio del coniuge da cui l’affinità deriva, possono essere autorizzati ad unirsi essi in matrimonio (art. 82 c.c.).
Sostanzialmente l’incesto si conferma come norma la cui ratio è rintracciabile in un divieto antropologico, non circoscritto alle relazioni di consanguineità ma esteso al gruppo familiare allargato, le cui radici si perdono nella storia dell’uomo. Proprio in questa prospettiva la Corte europea diritti dell'uomo, 12 aprile 2012 ha ritenuto che la previsione del reato di incesto non costituisce violazione della vita privata e familiare ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché sussiste una repulsione ampiamente condivisa nei confronti dei rapporti sessuali tra consanguinei.
Per il novellato art. 540 del codice penale quando il rapporto di parentela è considerato elemento costitutivo, circostanza aggravante o attenuante, o causa di non punibilità, la filiazione fuori dal matrimonio è equiparata a quella nel matrimonio. Sicché non ha ragione di esistere alcuna differenza tra fratelli e sorelle nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio.
Anche le relazioni tra persone dello stesso sesso possono comportare incesto e relazione incestuosa.
Nel disegno originario del codice il rapporto di adozione non rientrava nel novero dei rapporti incestuosi tipizzati nell’art. 564 c.p. ma vi rientra certamente oggi, giusta quanto prevede l’art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione cosiddetta legittimante dei minori (“per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti…”). E poiché con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine “salvi i divieti matrimoniali” (art. 27 ultimo comma legge 184/83) ne consegue che restano incestuosi gli eventuali rapporti sessuali tra l’adottato e i membri della sua famiglia d’origine. Tutto ciò non avviene con riguardo all’adozione dei maggiorenni (o a quella dei minori in casi particolari ex art. 44 della legge 184/83) dove la legge non costruisce alcuna assimilazione del rapporto adottivo a quello biologico di discendenza (art. 300 c.c.).
Scrive l’antropologo americano Robin Fox in apertura della voce “Incesto” dell’Enciclopedia delle scienze sociali (Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1994) che l’Oxford English Dictionary definisce l’incesto come rapporto carnale tra congiunti prossimi. Tale definizione, al pari di molte altre analoghe, lascia aperta la questione di quanto debbano essere prossimi i congiunti in questione perché si possa parlare di incesto. Sebbene il tabù dell’incesto ricorra in una qualche forma in tutte le società conosciute, esistono notevoli differenze per quanto riguarda le categorie di persone tra le quali il matrimonio o il rapporto sessuale è classificato come incesto e soggetto a sanzioni.
L’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma penale non è, quindi, affatto agevole.
La norma è inserita nel libro II al titolo IX (delitti contro la famiglia) che distribuisce le fattispecie penali in quattro capi: Capo I, Dei delitti contro il matrimonio (bigamia e induzione al matrimonio mediante inganno nonché, all’origine anche l’adulterio e il concubinato poi cancellati dal codice); Capo II, Dei delitti contro la morale familiare (incesto e attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica); Capo III, Dei delitti contro lo stato di famiglia (Supposizione o soppressione di stato, alterazione di stato, occultamento di stato di un figlio: Capo IV, Dei delitti contro l'assistenza familiare (Violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti e reati di sottrazione consensuale di minorenni o incapaci).
L’incesto non è, perciò penalmente un delitto contro il matrimonio, tanto meno contro lo stato familiare ed evidentemente nemmeno contro l’assistenza familiare. E’ la morale familiare, invece, secondo il legislatore, il bene tutelato dalla norma. Che cosa sia la morale familiare, però, non è affatto chiaro. L’oggettività giuridica di questo concetto è poco tangibile e appare anzi più vicina all’offesa alla moralità pubblica che a quella privata familiare. E’ molto pertinente quanto si legge in uno dei commenti più articolati della norma (Pistorelli, Delitti contro la morale familiare, in Diritto penale della famiglia, Milano, Giuffrè, 2002) secondo il quale l’oggetto penale della tutela penale sarebbe l’interesse primario dello Stato a salvaguardare la percezione collettiva dei principi morali inerenti la sfera della sessualità, la cui violazione è vissuta come veicolo di disgregazione dell’istituzione familiare. E verosimilmente proprio per questo motivo la Corte costituzionale, occupandosi in passato di una vicenda centrata su una relazione incestuosa tra suocero e nuora (nella quale proprio si dubitava della legittimità costituzionale dell’estensione agli affini del reato di incesto) ha trovato rifugio nell’affermazione generica che il bene giuridico tutelato è la famiglia in senso ampio (Corte Cost. 21 novembre 2000, n. 518) con una motivazione con cui si confermava che soltanto il “pubblico scandalo” rende punibile l’incesto.
b) La relazione incestuosa
La violazione della norma antropologica di condotta che impone l'asessualità nei rapporti familiari e parentali è anche punita quando si presenti non solo come atto incestuoso (art. 564, primo comma: reclusione da uno a cinque anni) ma con i requisiti della continuità della condotta e cioè come relazione incestuosa (art. 564, secondo comma: reclusione da due a otto anni).
Proprio il riferimento alla “relazione” incestuosa esprime bene il concetto tradizionale secondo cui l’incesto è, sotto il profilo naturalistico, reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto per la sua consumazione è inevitabile il concorso materiale di almeno due persone.
Alcuni ritengono la relazione incestuosa costituisca non tanto un'aggravante (come appare indubbiamente costruita dal legislatore) quanto un'autonoma fattispecie di reato ravvisabile qualora vi sia tra i soggetti un rapporto stabile e continuativo.
c) L’ambiguità dell’incesto “scandaloso” punito e dell’incesto “non scandaloso” tollerato
Più che la famiglia, però, sembra di capire che il bene tutelato – ammesso che possa chiamarsi tale – sia, secondo la Corte costituzionale sopra citata, la “tranquillità familiare”, posto che solo l’incesto che provoca scandalo pubblico è punibile e non quello che rimane nascosto tra le mura domestiche. In altre parole il nostro ordinamento giuridico punisce l’incesto scandaloso e tollera l’incesto non scandaloso. L’incesto sarebbe condizione di punibilità. E’ questa la conclusione della giurisprudenza (purtroppo molto datata) rintracciabile nei manuali, come Cass. pen. 24 giugno 1966, in Cass. pen. 1967, 394; Cass. pen. 6 febbraio 1960, in Riv. pen. 1961, II, 1062; Cass. pen. 15 ottobre 1957, in Giust. pen. 1958, II, 142; Cass. 25 giugno 1956, in Riv. pen. 1956, II, 952; Cass. Pen. 18 maggio 1954, in Giur. compl. cass. pen. 1954, III, 229; Cass. pen. 2 febbraio 1951, inForo it., II, 1951, 191 secondo le quali tutte il pubblico scandalo nell’incesto deve ritenersi di natura obiettiva, e non occorre che sia voluto dai colpevoli. Aderisce a questa posizione una parte significativa della dottrina (Manzini, Vannini).
C’è qualcosa di inappagante in questa conclusione (che è il motivo di fondo che ha sempre accompagnato la vita di questa ambigua norma penale). Se proprio, infatti, si deve scomodare la morale familiare – nella ricerca del bene giuridico tutelato – allora sembra al contrario lesivo della morale familiare proprio tollerare l’incesto che rimane circoscritto tra le mura domestiche anziché punire solo quello che diventa notorio.
D’altro lato l’espressione “Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto…” non sembra neanche ragionevolmente interpretabile, come vorrebbe altra significativa parte della dottrina (Pisapia, Antolsei, Dolce), nel senso che lo scandalo sarebbe un elemento del reato, che, quindi dovrebbe essere oggetto di una qualche rappresentazione soggettiva da parte di chi lo commette. Il rimedio appare, infatti, peggiore del male, perché porterebbe a considerare non punibile l’incesto tutte le volte in cui gli interessati si dovessero comportare con modalità tali da evitare a tutti i costi lo scandalo. In altre parole l’incesto sarebbe illecito solo quando si realizzai con modalità per così dire esagerate che possono innescare conseguenze scandalose. Insomma il comportamento incestuoso è punito non perché immorale ma in quanto provoca turbamento sociale.
Pertanto l’interpretazione del “pubblico scandalo” in chiave di condizione obiettiva di punibilità ha, se non altro, la conseguenza di mettere in risalto il disvalore del fatto, sussistendo sempre il reato ed essendo la scandalosità prevista soltanto ai fini dell’opportunità della pena.
Si deve perciò prendere atto che l’incesto è pur sempre un reato grave, la cui punibilità è, però, condizionata dal legislatore (piaccia o non piaccia) allo scandalo prodottosi per la notorietà del fatto. E siccome non esiste un misuratore dello scandalo si deve concludere che la condizione di punibilità è costituita dalla semplice notorietà del fatto anziché nella sua non accertabile scandalosità. Il codice penale del 1930 non poteva utilizzare parole diverse per definire il sentimento comune di biasimo e di condanna nei confronti delle relazioni sessuali non coniugali agite tra componenti della stessa famiglia.
[1] La nozione penalistica dell’incesto è più ampia di quella generica di “rapporti sessuali tra persone legate da vincoli parentali” che ne dà il Vocabolario della lingua italiana Treccani (edizione 1987).
 

ubaldo68

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La storia delle quattro mura va ben oltre ciò che appare : come tutti i reati, compreso l'omicidio, l'incesto è perseguibile se scoperto, quindi, necessariamente se "esce dalle mura di casa". Il procurare scandalo è ormai considerato sempre vero.
 

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